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Statuto SRS onlus

 

 

L'associazione "Solidarietà Rotariana Salerno onlus" è stata costituita per atto pubblico del notaio Giuseppe Monica di Salerno in data 25 giugno 2002. Lo statuto è stato poi modificato dall'Assemblea dei soci nelle sedute del 23 aprile 2007 e del 13 giugno 2007 con atti pubblici del notaio Guglielmo Barela.


STATUTO

"Solidarietà Rotariana Salerno Onlus"


Art. 1 - Denominazione e Sede

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile nonchè ai sensi degli artt. 10 e segg. del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, una associazione (di seguito riportata più brevemente come "Associazione") denominata

"SOLIDARIETA' ROTARIANA SALERNO Onlus - organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ovvero, più brevemente, "Solidarietà Rotariana Salerno Onlus".

L'Associazione nella denominazione ed in ogni segno distintivo o di comunicazione rivolta al pubblico è accompagnata dalla locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero dall'acronimo ONLUS.

La sede dell'Associazione è stabilita in Salerno, in via Giuseppe Vigorito 6, presso lo studio del prof. Carlo Vigorito.

Art. 2 - Oggetto

L'Associazione:

- è apolitica, ed in ossequio alle finalità ed alle attività dell'Organizzazione mondiale denominata "Rotary International", la sua azione è indirizzata ad
incoraggiare e sviluppare l'ideale del "servire", inteso come motore e propulsore di ogni attività;

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse;

- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 3 - Finalità e scopi

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- promuovere e favorire iniziative che, nel rispetto dei valori e dei diritti umani, civili e sociali e nella salvaguardia del patrimonio naturale e socio-culturale,
consentano l'impiego delle risorse disponibili, per il superamento degli squilibri economici-sociali, delle sacche di sottosviluppo e delle contraddizioni esistenti tra uomo, ambiente e natura;

- promuovere e favorire le iniziative volte al superamento delle disparità sociali, alla promozione dei diritti civili ed al superamento delle disparità di trattamento esistenti per ragioni razziali, religiose e di sesso, causate dalla violazione dei princìpi di solidarietà sociale;

- promuovere tutte quelle iniziative di orientamento e di formazione al lavoro che mirano al superamento delle disparità sociali ed economiche.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, volte ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari, ed a predisporre aiuti umanitari a componenti collettività estere.

L'Associazione intende operare nei seguenti settori:

- assistenza sociale e socio sanitaria;

- beneficenza;

- istruzione e formazione;

- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, ivi comprese le biblioteche e beni di cui al
D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;

- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- promozione della cultura e dell'arte;

- tutela dei diritti civili.

Art. 4 - Attività

In particolare, l'Associazione assume le seguenti iniziative in Italia e all'estero:

a. elabora e realizza progetti-obiettivi su tematiche
attinenti alle finalità e agli scopi statutari;

b. organizza e sostiene manifestazioni culturali e scientifiche;

c. predispone ed attua programmi e progetti di solidarietà

d. svolge attività di formazione, riqualificazione,
informazione e sensibilizzazione sulle tematiche oggetto
degli scopi dell'associazione, orientandosi inoltre al mondo
della scuola;

e. sviluppa la collaborazione con gli Enti pubblici e privati e con le Organizzazioni di volontariato - ONLUS impegnate nei perseguimenti dei medesimi scopi dell'Associazione;

f. promuove la costituzione di altre Associazioni non
lucrative di utilità sociale, ovvero la partecipazione come
socio, al fine di sostenere il conseguimento degli scopi
dell'Associazione medesima;

g. collabora con Autorità Governative locali, Enti, Organizzazioni, Associazioni internazionali, nazionali e locali, per il conseguimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione medesima;

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione o comodato beni, siano essi mobili che immobili;

fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Art. 5 - Soci

Sono Soci dell'Associazione i Soci del Rotary Club Salerno che, con delibera del Consiglio Direttivo, sono stati ammessi su domanda, e che condividono e perseguono le finalità e gli scopi del Rotary International.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.

A tale scopo sarà cura del Presidente dell'Associazione iscrivere in apposito registro tutti i Soci del Rotary Club Salerno che risultano essere Soci anche dell'Associazione.

II contributo annuale ordinario, qualora istituito dall'Assemblea, è dovuto dai nuovi Soci per l'intero anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'ammissione.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi di iscrizione e di contribuzione ordinaria annuale, qualora istituiti dall' Assemblea, e sono comunque a fondo perduto.

Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

I versamenti non sono, quindi, rivalutabili, né ripetibili in nessun caso.

In caso di scioglimento dell' Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può, pertanto, farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

La qualità di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno sociale;

b) per decadenza e cioè la perdita di almeno uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per delibera di espulsione;

d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;

e) per morte.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

a. l'Assemblea dei Soci;

b. il Consiglio Direttivo;

c. il Comitato Esecutivo;

d. il Presidente;

e. il Consigliere Segretario;

f. il Consigliere Tesoriere;

g. il Collegio dei Probiviri;

h. il Collegio dei Revisori.

Art. 7 - Assemblea Generale

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono assunte le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli Organi sociali.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione nella sede sociale o altrove mediante avvisi scritti recapitati anche a mezzo telefax o posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata. L'avviso deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente entro il 30 giugno di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, nonchè della relazione sulle attività svolte.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno oppure quando ne sia richiesta da almeno 1/3 dei soci ovvero 3/5 dei membri del Comitato Esecutivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ovvero dal Consigliere più anziano di età.

Delle deliberazioni dell' Assemblea viene redatto processo verbale dal Consigliere Segretario su apposito libro.

In caso di assenza o impedimento del Consigliere Segretario, il Presidente delega per la redazione del verbale un Consigliere presente alla seduta.

L'Assemblea delibera su:

a. l'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori;

b. gli indirizzi di programmazione annuale;

c. le modificazioni dello Statuto e l'approvazione dell'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;

d. ogni altro argomento sottopostole dal Presidente o da chi ha diritto di chiederne la convocazione;

e. la istituzione della quota di iscrizione da versarsi all'atto dell' ammissione da parte di ciascun Socio all'Associazione;

la istituzione di un contributo annuale ordinario da versarsi da parte di ciascun Socio all'Associazione all'inizio di ogni anno sociale;

la istituzione di contributi straordinari per far fronte a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.

Delle riunioni assembleari si redige, su apposito libro, verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Hanno diritto d'intervento e di voto all'Assemblea dell'Associazione tutti i soci maggiori di età.

I soci non possono farsi rappresentare per delega.

L'assemblea in prima convocazione è costituita con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione del Presidente della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Per l'elezione degli Organi (escluso per il Presidente), ogni socio potrà esprimere un numero di preferenze pari ad 1/3 del numero totale di componenti da eleggere.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

L'organo di programmazione e direzione dell' Associazione è il Consiglio Direttivo composto da diciannove Consiglieri; tra questi, sedici sono eletti tra i Soci dall'Assemblea; sono componenti di diritto il Presidente, il Presidente Incoming ed il Past President del Rotary Club Salerno.

Il Consiglio Direttivo può nominare per cooptazione altri quattro Consiglieri, sino a raggiungere il numero massimo di ventitré Consiglieri.

La sostituzione dei membri eletti dimissionari e di quelli comunque cessati dalla carica può avvenire per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo in carica, ma il numero totale dei Consiglieri cooptati non può essere superiore a nove.

I membri nominati mediante cooptazione devono essere ratificati o sostituiti con decisione assunta nella successiva Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo ambito il Vice Presidente, il Consigliere Tesoriere ed il Consigliere Segretario; questi ultimi, unitamente al Presidente e ad un altro Consigliere eletto dal Consiglio Direttivo, compongono il Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno mediante avvisi scritti recapitati ai Consiglieri anche a mezzo telefax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata.

L'avviso deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno.

E' altresì convocato su richiesta di cinque consiglieri ovvero da tre membri del Comitato Esecutivo.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, qualora lo ritengano opportuno, potranno invitare, a scopo consultivo, alle loro riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri e sono presiedute dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ovvero dal Consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei convenuti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo il Consigliere Segretario redige processo verbale su apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario.

In caso di assenza o impedimento del Consigliere Segretario, il Presidente delega per la redazione del verbale un Consigliere presente alla seduta.

II Consiglio Direttivo:

a. programma e delibera le linee di intervento
dell'Associazione in attuazione degli indirizzi approvati dall'Assemblea;

b. entro il 30 aprile di ciascun anno approva il bilancio
consuntivo dell'esercizio precedente;

c. approva il bilancio preventivo per il successivo esercizio nonchè il programma delle attività da svolgere sulla base degli indirizzi approvati dall'Assemblea;

d. predispone le linee programmatiche per l'anno successivo
da sottoporre all'Assemblea;

e. provvede alla gestione del patrimonio;

f. nomina per cooptazione i membri aggiuntivi o da sostituire per un massimo di nove su un totale di 23 consiglieri;

g. assume ogni deliberazione di ordinaria o straordinaria amministrazione, nei limiti dell'oggetto dell'Associazione;

h. determina i contributi annuali dei soci;

i. determina annualmente, su proposta del Comitato Esecutivo, la misura della quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione da parte dei nuovi soci, qualora istituita dall'Assemblea;

l. determina annualmente, su proposta del Comitato Esecutivo, la misura del contributo annuale ordinario da versarsi da parte di ciascun Socio all'Associazione all'inizio di ogni anno sociale, qualora istituito dall'Assemblea;

m. redige l'eventuale regolamento interno.

Art. 8 bis

In deroga a quanto di cui al precedente articolo e solo in occasione della stipula dell'atto costitutivo, stante un numero di soci inferiore al numero dei membri del Consiglio Direttivo, potrà nominarsi un Consiglio Direttivo temporaneo I composto da un numero di membri elettivi inferiore a 16, purchè non inferiore a nove. In tal caso e laddove risultino ammessi più di sedici soci, il Consiglio Direttivo dovrà sollecitamente riunire l'assemblea per la nomina del Consiglio Direttivo definitivo, nei termini di cui all'art.8, cessando il precedente.

In tale occasione si nomineranno i anche gli altri organi sociali (Collegio dei Probiviri e i Collegio dei Revisori).

Art. 9 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo dura in carica tre anni ed è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Consigliere Segretario, dal Consigliere Tesoriere e da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Al Comitato Esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni: a. la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi di programmazione deliberati dall'Assemblea generale e dal Consiglio Direttivo. In particolare compie gli atti anche di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria amministrazione nei limiti dell'oggetto dell' Associazione.

b. la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre i al Consiglio Direttivo per l'approvazione;

c. la predisposizione del bilancio preventivo per il successivo esercizio nonchè del programma delle attività da svolgere;

d. l'attribuzione di eventuali poteri e deleghe a ciascuno dei membri del Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due membri.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ovvero dal membro più anziano di età. Il Consigliere Segretario redige processo verbale delle delibere adottate.

In caso di assenza o impedimento del Consigliere Segretario, la redazione del verbale è affidata dal Presidente ad uno dei componenti presenti alla seduta. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio, Il Presidente attua le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo ed indirizza le iniziative deliberate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione nei confronti dei terzi.

In caso di urgenza ed in assenza di specifica delibera adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti ritenuti necessari, sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Comitato Esecutivo nella prima seduta successiva.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

Art. 11 - Tesoriere

II Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo, provvede al movimento del denaro e dei valori dell'Associazione.

In base alle attribuzioni il Tesoriere potrà:

a. riscuotere i contributi associativi annuali ed ogni altro credito dell'Associazione; eseguire i pagamenti in base ai mandati del Presidente o chi per esso, rilasciando ricevute per le riscossioni ed esigendo quietanza per i pagamenti;

b. depositare denaro e valori presso uno o più Istituti di credito prescelto dal Consiglio Direttivo e controllare il
movimento del conto corrente postale, se istituito;

c. tenere il registro di cassa sottoponendone periodicamente il rendiconto al Presidente ed al Comitato Esecutivo;

d. collaborare a qualsiasi verifica del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Art. 11 bis - Consigliere Segretario

II Consigliere Segretario collabora al controllo dell' amministrazione dell'Associazione, vigilando sul regolare funzionamento degli Organi e sul rispetto dello Statuto.

Partecipa all'Assemblea, al Consiglio Direttivo ed al Comitato Esecutivo, redigendo apposito processo verbale delle deliberazioni che sottoscrive unitamente al Presidente e assicura la tenuta e l'aggiornamento del registro dei Soci.

Attende alla corrispondenza, provvede alle comunicazioni ed alle convocazioni dei Soci e dei Consiglieri.

Dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, anche non Soci, eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica tre anni.

Il Collegio nomina tra i suoi membri un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione.

Ai Probiviri spetta di esaminare e giudicare, nel rispetto del principio del contraddittorio, le controversie tra i Soci, tra Soci ed Associazione o organi della stessa.

La cognizione dei Probiviri è esclusiva ed il loro giudizio inappellabile.

Art. 13 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è un organo di controllo amministrativo composto da tre membri effettivi che durano in carica per tre anni, designati anche tra i non Soci, dall' Assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori controlla la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che approva il documento.

I componenti del Collegio eleggono al loro interno un Presidente.

Art. 14 - Commissioni

II Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo potranno avvalersi dell'opera di esperti e di apposite Commissioni di lavoro.

Le Commissioni sono istituite dal Consiglio Direttivo, e sono tenute a riferire sui propri lavori e programmi al Comitato Esecutivo ed al Consiglio Direttivo su richiesta del Presidente e in ogni caso almeno una volta l'anno.

Art. 15 - Comitato Tecnico Scientifico

Potrà essere istituito un Comitato Tecnico Scientifico presieduto da un Coordinatore. Il Coordinatore ed il Comitato sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Comitato Giuridico

Potrà essere istituito un Comitato Giuridico presieduto da un Coordinatore. Il Coordinatore ed il Comitato sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Patrimonio dell'Associazione

II patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell' ammissione all'Associazione qualora istituita dall' Assemblea;

- dai contributi annuali ordinari qualora istituiti dall'Assemblea;

- da eventuali contributi straordinari, qualora deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del
bilancio ordinario;

- da versamenti volontari dei Soci;

- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;

- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;

- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;

- da donazioni e lasciti;

- da contributi di imprese e privati;

- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;

- da rimborsi derivanti da convenzioni;

- da ogni altra erogazione anche connessa alla dichiarazione dei redditi.

Art. 18 - Esercizio Finanziario e destinazione degli utili

L'Esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente.

Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si scioglie:

a. per sopravvenuta impossibilità di conseguire gli scopi
sociali;

b. per l'impossibilità di funzionamento o per la totale
inattività dell'Assemblea, protratta almeno per un esercizio;
c. per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

In caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio dell'organizzazione sarà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Onlus - o a fini di pubblica utilità, sentito preventivamente l'organo di controllo di cui all'art. 3. comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 bis - Gratuità degli incarichi

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Per tutte le cariche assunte nell'ambito dell' Associazione, in qualunque Organo (sia necessario sia facoltativo), è possibile la rielezione.

Le stesse vengono svolte gratuitamente, in conformità con le caratteristiche dell'Associazione e degli scopi da essa perseguiti. Ai membri eletti viene attribuito unicamente il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse dell' Associazione, con autorizzazione preventiva e liquidazione discrezionale del Comitato Esecutivo. Ogni membro eletto o cooptato, con l'assunzione della carica accetta tale requisito essenziale, rinunciando per ciò stesso ad ogni forma di compenso.

Art. 20 - Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle norme di legge che regolano le associazioni private ed a quelle che regolano le attività delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

In ogni caso sono applicabili gli obblighi e i divieti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

F.to: Carlo VIGORITO

Guglielmo BARELA Notaio (Sigillo)